ART. 1 – Costituzione e denominazione
E’ costituita una società cooperativa denominata “COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA”, Società cooperativa di solidarietà.
La Cooperativa nasce e si impegna ad operare con lo spirito che anima la Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza che da sempre si occupa di attività assistenziali e di promozione sociale di soggetti in stato di bisogno, con particolare riguardo verso le persone in stato di disabilità.
Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione dei valori della persona in conformità al carisma di San Giovanni Calabria.
ART. 2 – Sede
La Cooperativa ha sede in Verona (VR).
Potrà istituire su delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Ha come contrassegno un fiore verde su campo bianco.
ART. 3 – Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.
ART. 4 – Scopo mutualistico
La Cooperativa non ha scopo di lucro, e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e intende far partecipi tutti i soci dei benefici della mutualità ai sensi del D.L.C.P.S. 14-12-1947 n. 1577, della Legge n. 59/1992, della Legge n. 142 del 2001, della Legge 381/1991 impegnandosi a concorrere al finanziamento e allo sviluppo delle cooperative ai sensi dell’art. 11 della Legge 381/1991.
La Cooperativa si ispira ai principi ispiratori del movimento cooperativo mondiale. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, al fine di curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo l’autogestione responsabile dell’impresa.
Il fine della cooperativa è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo ossia:
A) attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art. 1, lett. a) della legge 381/91 e dell’art. 2, lett. a) della legge regionale 23/2006;
B) mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lett. b) dell’art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lett. b) dell’art. 2 della legge regionale del Veneto n. 23/2006.
La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane – Unione Provinciale di Verona.
La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, recepisce il codice della qualità cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di Federsolidarietà.
ART. 5 – Oggetto sociale
La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali principalmente attraverso attività produttive anche con terzi non soci, nelle quali realizzare l’integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, così considerate dall’art. 4 comma 1 della Legge 08-11-1991 n. 381/91.
Per la più efficace realizzazione di tali scopi e per una più efficace ed effettiva promozione umana intende anche gestire servizi socio sanitari ed educativi e, più in generale, servizi alla persona (come definiti dalla Legge Regionale del Veneto n. 23/2006 e delibere applicative) in stretta coordinazione e collegamento con le altre attività e garantendo in ogni caso la separazione della organizzazione e dell’amministrazione delle varie attività esercitate.
La sua chiara e specifica mission è: “Creare condizioni concrete di vita e occasioni di lavoro che soddisfino la legittima e possibile speranza di autorealizzazione e di benessere, in particolare valorizzando il bisogno di rinnovamento e di riscatto di persone che si trovano in modo temporaneo o permanente in situazione di svantaggio psicofisico e/o sociale, contribuendo così alla promozione umana delle persone, alla crescita e allo sviluppo sociale di tutta la comunità.”
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:
A) – Servizi cooperative tipo A:
1) intervenire, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere, in campo sociale, sanitario ed educativo tramite la gestione di qualsiasi tipo di attività che, in conto proprio o di terzi, possa concorrere, in via prioritaria ma non esclusiva, al miglioramento e superamento delle situazioni di disagio, di emarginazione, o, comunque di bisogno nei settori dell’assistenza e riabilitazione dei disabili, degli anziani, dei minori, delle persone emarginate dovute a devianze e/o dipendenze, degli ammalati, delle persone immigrate mediante la gestione di: – attività e servizi di riabilitazione ed integrazione sociale; – centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture a carattere animativo, educativo, riabilitativo e assistenziale, nonché iniziative per il tempo libero; – servizi domiciliari di assistenza e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; – attività di assistenza infermieristica, riabilitativa e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati; – strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonché semi integrati per residenze protette; – attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla consapevole e disponibile all’attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno; – strutture e servizi per l’infanzia e per i minori; – attività di accoglienza e integrazione in favore delle persone svantaggiate o emarginate (per es: immigrati, ex tossicodipendenti, ex carcerati, etc).
2) intervenire nel campo della formazione, stimolando lo sviluppo di una coscienza di accettazione di ogni persona derivante dalla certezza che il valore della persona non dipende dalla prestanza fisica, dal rendimento produttivo, dalla fede religiosa, o dalla nazionalità, ma va ricercato nella dignità dell’essere umano nella convinzione che ogni individuo ha una funzione positiva all’interno della società. Intende promuovere la cultura e l’informazione scientifica, in particolare, sulle problematiche legate a deficit, disabilità ed handicap, raccogliendo le proprie esperienze e rendendole disponibili ad altri, anche attraverso: – il confronto con tutte le istituzioni pubbliche e private per l’analisi, la proposta, la verifica degli interventi nel campo dell’handicap; – l’attivazione di percorsi formativi, stages, borse di studio per volontari, giovani, studenti in collaborazione con Enti formativi e Università; – l’attivazione di percorsi formativi, di consulenza, supporto o sostegno consoni alle situazioni che si verranno progressivamente a creare per aiutare i portatori di handicap, i disabili, le persone svantaggiate e le loro famiglie a risolvere i problemi, attraverso interventi sistematici, periodici od occasionali; – l’attivazione di progetti di servizio civile Nazionale e di volontariato Europeo; – la gestione di attività polivalenti differenziate come nel caso di centri culturali, centri sportivi e centri ricreativi. In forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.
3) Realizzare, gestire centri di servizi residenziali per persone non autosufficienti ed autosufficienti, a titolo esplicativo case di riposo, RSA, Istituti per disabili, centri residenziali per anziani e non, poliambulatori, comunità terapeutiche.
4) Promuovere la formazione del volontariato sociale stimolando ed accrescendo la coscienza cooperativistica, le competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all’attività delle cooperative sociali. Potrà altresì svolgere ogni altra attività sociale, assistenziale, educativa, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale. In collegamento funzionale con le attività di cui sopra, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico, la Cooperativa ha inoltre come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività finalizzate all’inserimento lavorativo:
B) – Servizi cooperative tipo B:
– progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di spazi verdi, parchi, giardini, impianti sportivi, ecc.; – produzione e commercio all’ingrosso e al minuto di fiori, piante, materiali di concime e simili; – gestione di aziende agricole, di floricoltura e di allevamento, con coltivazione frutta, ortaggi, piante, erbe officinali, serre, vivai e allevamento di animali di ogni tipo. Produzione e vendita di prodotto nel settore agroalimentare e settore lattiero-caseario; – facchinaggio, traslochi, trasporto materiali; – lavori di assemblaggio di materiali vari e di prodotti e semilavorati nel settore meccanico, elettronico e della falegnameria; – lavanderia, stireria, pulitura a secco; – gestione di parcheggi;
– manutenzione e riparazione manufatti meccanici; – servizi di pulizia e disinfezione di ambienti pubblici o privati in aree interne o esterne; – servizi di sanificazione di attrezzature medico sanitarie; – autotrasporto di persone con particolare riguardo alle persone svantaggiate; – trasporto di merci in conto proprio o per conto terzi ed esercizio delle attività connesse e accessorie; – attività e servizi connessi all’utilizzo, alla diffusione e promozione culturale delle energie alternative rinnovabili; – raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani e frazioni separate in modo differenziato, di rifiuti ingombranti, pericolosi, di rifiuti speciali, assimilabili agli urbani; – spazzamento dei rifiuti urbani esterni; – raccolta e trasporto per conto proprio e per conto terzi di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi; – raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi; – stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento e di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili, e/o aree attrezzate di attività industriali, artigianali, commerciali e di servizi; – stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali non pericolosi; – ritiro, riparazione, riuso e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, elettrodomestici, veicoli e altri materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti; – gestione di mense, ristoranti, agriturismo, campeggi, bar, impianti sportivi, docce ed altri servizi aperti al pubblico e servizi connessi quali attività di logistica e di magazzino; – gestione di attività alberghiere ed extra alberghiere, nonché di strutture ricettive quali alberghi, ostelli, rifugi e centri residenziali; – gestione di attività e servizi per case alloggio per disabili; – attività connesse all’informatica: digitazione, elaborazione e stampa dati, catalogazioni e archiviazione per enti pubblici e privati anche su supporti magnetici, elaborazione e registrazione elettronica di dati; servizi per la catalogazione ed archiviazione a biblioteche, enti pubblici e privati, attività di call center, data entry, scansione ed acquisizione digitale di documenti; gestione di telecomunicazioni e servizi di telefonia fissa e mobile, gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati e altre attività connesse all’informatica; – la gestione di attività grafiche, tipografiche, di legatoria ivi compresa l’attività di organizzazione di corsi di apprendistato, di formazione, di perfezionamento connessi a tali attività; – la gestione di attività editoriali di libri e pubblicazioni varie collegate con il resto delle attività sociali; – attività di centro cottura per la produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti
– gestione di parcheggi e aree attrezzate camper; – attività di studio e laboratorio relative alla tutela dell’ambiente, nonché volte alla divulgazione e alla sensibilizzazione alla stessa; – svolgere ed esercitare attività, istituendo e gestendo spazi espositivi in genere, con sfilate dimostrative a qualsiasi livello, e gestione manifestazioni in genere; – attività di formazione e consulenza relativa; – attività di elaborazione grafica, di disegno, di pittura e in genere tutte le attività artistiche anche di tipo pubblicitario; – produzione e commercio di articoli artigianali, oggettistica da regalo, bomboniere, ecc.; – servizi amministrativi e contabili per conto terzi; – trasformazione di prodotti agricoli e relativa vendita all’ingrosso e al dettaglio; – produzione e vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari; – servizi di catering e banqueting; – servizi di portierato, vigilanza e custodia di immobili privati e pubblici, con relativi servizi di intervento in occasione di emergenze, di primo soccorso e antincendio; – servizio di posa, rimozione e lettura di contatori d’acqua e di energia elettrica, domestico o commerciale in ambito sia pubblico che privato. La Cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazionedell’oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Potrà pertanto su delibera del Consiglio di Amministrazione: – costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31-01-92, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; – svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costituzione, l’acquisto, l’affittanza e la conduzione di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali; – svolgere, nell’interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali; – promuovere nei confronti degli Associati tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore utilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti. Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa inoltre potrà, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione: – svolgere ogni altra attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di soggetti deboli così come definiti dall’art. 3 della Legge Regionale del Veneto n. 23/2006. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni per le quali si è richiesta l’iscrizione in appositi albi od elenchi; sono comunque escluse dall’oggetto sociale le attività professionali protette e comunque tutte le attività che per legge siano riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. – assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre Imprese, Società, Cooperative, Consorzi, Enti o Associazioni costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo all’occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni; – dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa; – raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci predisponendo, all’uopo, apposito regolamento, nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge; – contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti della Legge; – costituire ed essere soci di società per azioni e società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di Legge; – richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CE, dallo Stato Italiano, dalla Regione e da Enti Locali, nonché altri finanziamenti e contributi disposti; – aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fidejussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo.
ART. 6 – Caratteristiche
Il numero dei soci è variabile ed illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci i lavoratori d’ambo i sessi con o senza difficoltà psico-fisiche, che abbiano compiuto il 18° anno d’età.
E’ socio di diritto la Congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza in funzione del contributo spirituale e materiale fornito alla Cooperativa, per lo spirito che anima e per i contributi che fornisce.
Potranno inoltre essere soci le persone fisiche e giuridiche che dimostrano di condividere le finalità della Cooperativa e la sua adesione allo spirito Calabriano.
La Cooperativa inoltre ammette la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente a fini di solidarietà e che dimostrano di condividere le finalità della cooperativa e la sua adesione allo spirito Calabriano.
I Soci concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro necessarie alla Cooperativa stessa.
Non possono essere Soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della Cooperativa o che partecipano a società che, per l’attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell’organo amministrativo.
L’ammissione di un nuovo Socio è deliberata dall’organo amministrativo su domanda dell’interessato in base ai criteri indicati dal presente statuto.
I soci possono essere: ordinari – finanziatori.
ART. 7 – Parità di trattamento
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l’organo amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione di eventuali ristorni. Potranno essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività mutualistica tra Cooperativa e Soci.
Tali regolamenti, predisposti dall’organo amministrativo, devono essere approvati dall’Assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell’atto costitutivo.
ART. 8 – Ammissione
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all’osservanza di questo Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale venga indicato:
a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
b) i motivi della richiesta e la categoria a cui chiede di essere iscritto;
c) l’entità della quota che si propone di sottoscrivere.
Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa nonché allegare la deliberazione dell’organo competente che ha deciso l’adesione.
ART. 9 – Accoglimento domanda di ammissione
Sull’accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l’obbligo di precisare il motivo dell’eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all’interessato a norma dell’art. 15. Il nuovo ammesso deve versare la somma corrispondente alla quota sottoscritta entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di Amministrazione relativa all’accettazione della domanda. In caso contrario, questa si intende come non avvenuta.
ART. 10 – Diritti e doveri
I soci sono obbligati:
a) al versamento nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione della quota sottoscritta ed inoltre all’importo della eventuale tassa di ammissione;
b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall’assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all’attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall’assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. I soci della società cooperativa, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2422 c.c., di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
ART. 11 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 12 – Recesso
Il Socio ha facoltà di recedere dalla Società nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative in quanto compatibili e previa comunicazione da trasmettere all’organo amministrativo mediante raccomandata. Può recedere inoltre il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il recesso non potrà mai essere parziale.
Gli amministratori devono esaminare la comunicazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se sussistono i presupposti del recesso l’organo amministrativo comunica al Socio l’accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, l’organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Lo scioglimento del rapporto mutualistico comporta anche il naturale scioglimento del sottostante rapporto di lavoro.
ART. 13 – Esclusione
Il Socio può essere escluso per:
a) aver subito condanne penali o aver compiuto atti tali da renderlo moralmente indegno di appartenere alla Cooperativa;
b) essere incorso in gravi infrazioni del presente Statuto Sociale, disposizioni di servizio o deliberazioni della Cooperativa, ovvero alle disposizioni contenute nel regolamento Interno deliberato dall’Assemblea dei Soci; c) non aver eseguito in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte;
d) non essersi presentato sul luogo del lavoro per 3 (tre) giorni senza giustificato motivo;
e) aver svolto attività in proprio o per conto terzi che abbiano prodotto notevole danno economico alla Cooperativa;
f) aver perso i requisiti previsti per l’ammissione, di cui al presente Statuto Sociale;
g) essere dichiarato interdetto o inabilitato completamente o fallito;
h) rendersi irreperibile nei confronti della cooperativa per un periodo superiore a 10 giorni, senza giustificato motivo;
i) essersi rifiutato, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività lavorativa o che nell’esecuzione di questa ultima abbia violato gli obblighi previsti dal regolamento interno e/o del contratto con gravi inadempienze ai sensi dell’art. 1453 c.c.;
j) avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, sia licenziato per giusta causa o giustificato motivo oggettivo; ovvero che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, sia risolto dalla Cooperativa per sua inadempienza.
Prima della delibera di esclusione a cura dell’organo amministrativo dovranno essere contestate al Socio le inadempienze commesse, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte. Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione secondo le procedure di legge e del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale comporta la naturale risoluzione del rapporto mutualistico pendente e quindi anche del sottostante rapporto di lavoro.
ART. 14 – Rimborso delle quote
La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si sono verificati il recesso, l’esclusione o la morte del socio, e comprende il valore nominale della quota eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.
Il pagamento avrà luogo entro i centottanta giorni successivi all’approvazione del predetto bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza dei danni di qualsiasi natura e di ogni altro eventuale credito verso il Socio.
Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l’esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Cooperativa il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del Socio defunto.
ART. 15 – Deliberazioni del CDA
Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli art. 9 e seguenti devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all’interessato il quale ha la facoltà di ricorrere all’Assemblea dei soci o di attivare, entro 60 giorni, il procedimento di cui al successivo art. 28.
ART. 16 – Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
1) dal Capitale Sociale, che è variabile ed è formato: – da un numero illimitato di quote dei Soci, ciascuna del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
2) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai Soci receduti od esclusi e agli eredi dei Soci deceduti;
3) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
4) dalla Riserva Straordinaria;
5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall’Assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo Patrimonio e, conseguentemente, i Soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve, salve quelle al precedente numero 3), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i Soci durante la vita della Cooperativa né all’atto del suo scioglimento.
E’ consentito all’organo amministrativo di acquistare o rimborsare quote della Cooperativa nei termini e nei modi previsti dal presente Statuto. Tale operazione può avvenire esclusivamente in presenza di un rapporto pari ad 1/4 (un quarto) tra Patrimonio Netto ed il complessivo indebitamento della Cooperativa nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
ART. 17 – Requisiti mutualistici fiscali
La Cooperativa è disciplinata dai seguenti requisiti previsti per le cooperative a mutualità prevalente:
a) divieto di distribuire i dividendi ai Soci in misura non superiore ai limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative in conformità a quanto previsto per le cooperative a mutualità prevalente;
b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) divieto di distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della Cooperativa e all’atto del suo scioglimento; d) obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della Cooperativa, dell’intero Patrimonio sociale, dedotto soltanto il Capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
ART. 18 – Trasferimento quote
Le quote non possono essere sottoposte a pegni, usufrutto o vincoli di qualsiasi specie, né cedute ad altri Soci, salvo approvazione dell’organo amministrativo e s’intendono vincolate a favore della Cooperativa. A garanzia delle obbligazioni che il Socio può avere verso la stessa. Le quote non possono essere trasferite o cedute con effetto verso la Cooperativa se la cessione o il trasferimento non sono autorizzati dagli amministratori. Il Socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all’organo amministrativo con lettera raccomandata contenente tutti i dati previsti dal presente Statuto.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al Socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione all’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato.
Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale con le procedure previste dalla legge e dal presente statuto. In alternativa all’autorizzazione l’organo amministrativo può comunicare al socio l’intenzione di far acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della Cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere dalla Cooperativa entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
ART. 19 – Bilancio d’esercizio
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, il bilancio d’esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio dovrà riportare il capitale effettivamente versato, l’importo delle Riserve, nonché le risultanze attive e passive dell’esercizio, dimostrando con evidenza e verità gli utili e le perdite. L’organo amministrativo e l’organo di controllo, qualora nominato, debbono in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello Scopo Mutualistico. Alla fine dell’esercizio sociale, l’Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell’organo amministrativo: –
la corresponsione delle somme eventualmente ancora dovute ai Soci Lavoratori per adeguare il trattamento economico da questi ricevuto durante l’esercizio sociale a quello minimo previsto da apposito regolamento interno;
– il riconoscimento ai Soci lavoratori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, mediante integrazione delle retribuzioni complessive fino alla misura massima concessa dalla legge, ovvero mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato anche in deroga ai limiti stabiliti per lo stesso dal codice civile, ovvero mediante distribuzione gratuita di quote, nella misura massima prevista dalla legge vigente in materia. Il criterio di imputazione del ristorno è individuato in base alla legge oppure ad apposito regolamento interno. Tale trattamento non potrà evidentemente ingenerare perdite di esercizio e dovrà essere riconosciuto esclusivamente ai soci Lavoratori.
ART. 20 – Destinazione degli utili annuali
La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli eventuali ristorni destinandoli come segue:
a) una quota non inferiore al 30% alla Riserva Legale;
b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
c) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai Soci in misura non superiore a quanto previsto dalle normative vigenti e dal presente Statuto;
d) un’eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni di partecipazione cooperativa quale dividendo da determinarsi come segue:
– in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto c), qualora in possesso dei soci;
– nella misura stabilita di volta in volta dall’assemblea ordinaria in sede di destinazione dell’utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai Soci;
e) un’eventuale quota accantonata quale riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai Soci;
f) quanto residua alla riserva straordinaria.
In ogni caso l’Assemblea potrà deliberare, fermo restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici necessari ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizi sia devoluta alle riserve indivisibili.
ART. 21 – Organi Sociali
Sono organi della Cooperativa:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione; c) l’Organo di Controllo;
d) il Revisore Contabile.
ART. 22 – Assemblea dei Soci
La convocazione dell’Assemblea, sarà fatta mediante invito scritto contenente l’O.d.G. consegnato ai soci a mano ovvero trasmesso per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione con prova dell’avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea. L’avviso di convocazione dovrà essere anche affisso entro lo stesso termine, nei locali sociali.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso suddetto potrà essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione che dovrà essere tenuta non prima del giorno successivo a quello stabilito per la prima. In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero Capitale sociale e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo se nominati. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degliargomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
Il Presidente presiede l’assemblea e nomina tra i presenti il segretario che deve redigere i verbali e occorrendo due scrutatori.
L’Assemblea è validamente costituita e delibera in conformità ed in previsione dell’art. 2479 c.c.
ART. 23 – Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di consiglieri, da 5 a 11, eletti prevalentemente tra i soci. La Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, quale socio di diritto, ha la facoltà di designare n. 2 consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nei limiti di legge. I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Il loro mandato è gratuito. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente; esso può delegare, salvo il limite dell’art. 2544 c.c., determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni dall’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di fax o altri strumenti telematici, in modo che i consiglieri e i sindaci ne siano almeno informati un giorno prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione è investito dai più ampi poteri per la gestione della società. Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere bilanci consuntivi e preventivi;
c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative; f) deliberare su tutte le altre materie di cui all’art. 4;
g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, a nominare il Direttore determinandone le funzioni;
h) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione della Legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea generale. In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 c.c.
Le riunioni del Consiglio si possono tenere anche in audio-teleconferenza. Il Presidente, in tal caso, deve accertare l’identità dei partecipanti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o a un membro del Consiglio, nonché con speciale procura ad impiegati della società. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente costituirà prova dell’assenza e impedimento del Presidente.
ART. 24 – Revisore Legale dei Conti
La revisione legale dei conti è esercitata ai sensi dell’art. 2409 bis c.c. da un Revisore Legale iscritto nell’apposito Registro presso il Ministero della Giustizia, ovvero dal Collegio Sindacale se nominato. L’incarico al Revisore Legale dei Conti o al Collegio Sindacale è conferito dall’Assemblea che determina pure il compenso per l’intera durata dell’incarico. L’incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
ART. 25 – Organo di Controllo
Nei casi in cui la legge lo richieda sarà nominato un organo di controllo costituito da un solo membro a norma dell’articolo 2477 del Codice Civile.
A tale Organo è demandato il controllo di gestione e la revisione legale dei conti. Con decisione dei soci può essere nominato:
un Organo di controllo anche fuori dai casi in cui tale nomina è obbligatoria per legge;
un Organo di controllo collegiale costituito da tre membri effettivi e due supplenti a cui si applicheranno le disposizioni previste in materia di società per azioni;
Un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili. Nel caso di nomina di un revisore, solo la revisione legale dei conti è affidata a quest’ultimo. Il sindaco scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato sostituito.
Le riunioni del Collegio Sindacale potranno essere tenute in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali;
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
b) che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
c) che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
ART. 26 – Riserve sociali
Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.
In caso di scioglimento, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali, eventualmente rivalutate, effettivamente versate dai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità a quanto stabilito dall’art. 11 comma 5 della legge n. 59 del 31-01-1992 ed eventuali successive integrazioni e modificazioni.
ART. 27 – Disposizioni finali
La Cooperativa non può modificare, la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera, in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.
In caso di scioglimento della Cooperativa, l’Assemblea con la maggioranza stabilita dall’art. 22 dello Statuto, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative aventi i requisiti della mutualità agli effetti tributari.
ART. 28 – Conciliazione ed arbitrato
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Cooperativa, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Verona, con gli effetti previsti dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28.
Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona che provvederà alla nomina dell’arbitro.
Verona, 07/03/2016
Firmato: Francesco Benedetti Firmato: Maurizio Marino Notaio
L’art. 14 del D.lgs. 276/03 prevede l’assunzione di un lavoratore con disabilità presso una Cooperativa Sociale di tipo B: l’Azienda affida a quest’ultima una commessa di lavoro tale da coprire il costo del lavoratore inserito, i correlati costi di produzione e di tutoraggio.
Il terzo protagonista dell’accordo è Veneto Lavoro, che rappresenta i Servizi Competenti della nostra regione.
Questo organo di controllo gestisce gli obblighi di assunzione delle aziende attraverso specifiche convenzioni con le cooperative sociali.
Con questo sistema ne beneficiano tutti: l’Azienda committente, che adempie così agli obblighi di legge ricevendo in cambio un servizio di qualità; la Cooperativa Sociale, che può assolvere alla sua mission di creare opportunità di lavoro dignitoso per persone svantaggiate, grazie a una commessa sicura e proporzionata alle proprie possibilità; il Lavoratore assunto, il quale sviluppa competenze professionali all’interno di un ambiente in grado di valorizzarlo.
Da 45 anni si occupiamo di creare occasioni di lavoro che soddisfino la speranza di autorealizzazione e di benessere, in particolare valorizzando il bisogno di rinnovamento e di riscatto di persone che si trovano in modo temporaneo o permanente in situazione di svantaggio psicofisico e/o sociale.
La nostra Cooperativa ha sede a Verona e svolge servizi di tipo A e di tipo B: opera nel campo dei servizi socio-sanitari e si occupa dell’inserimento lavorativo di persone con disabilità. A fine anno 2021 i lavoratori erano 238 di cui 49 svantaggiati, oltre a 67 tirocinanti complessivamente ospitati dalla Cooperativa nello stesso anno nell’ambito di progetti formativi temporanei.
Siamo presenti in 20 comuni della provincia di Verona, dialogando in rete con oltre 30 stakeholder fra aziende, consorzi, associazioni, realtà del territorio.